Atto nullo se non c’è conformità catastale
La conformità catastale non solo è un requisito indispensabile per la validità dell’atto ma non va neanche in prescrizione ed è anche piuttosto difficile da sanare.
Ci riferiamo nello specifico alla definizione e all’obbligo di conformità catastale previsto negli atti notarili di compravendita dall’art. 29 comma 1 bis L. 52/85, come modificata dal D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/10.
La conformità catastale è la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’unità immobiliare nei confronti dei relativi dati e intestazioni catastali, oltre che della corrispondente sua planimetria, mentre la conformità urbanistica e Stato Legittimo riguardano la corrispondenza della costruzione con i relativi titoli abilitativi concessi.
La conformità catastale prescritta dall’art. 29 c.1 bis legge n. 52/1985 richiede la verifica congiunta sotto due profili:
1) conformità catastale oggettiva, cioè di tutti i riferimenti catastali (foglio, particella, subalterno, classamento, ecc); identificazione della planimetria catastale con espresso riferimento di corrispondenza all’immobile oggetto di compravendita; conformità tra stato di fatto immobile alla planimetria. Pertanto i dati catastali risultano fondamentali in quanto elementi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali. Pertanto anche l’omissione di una sola delle informazioni di conformità catastali comporta la nullità assoluta dell’atto notarile di compravendita, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio.
2) conformità catastale soggettiva, ossia l’identità tra l’autore/venditore dell’atto e l’intestatario catastale dell’immobile. Essa obbliga il notaio rogante ad individuare gli intestatari catastali e di verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.